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NEWS del 11/03/08


Dimissioni solo su apposita modulistica

Con Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008, è stato adottato il modello informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie.
Tale modello , previsto dalla legge 188/2007, sarà obbligatorio a decorrere dal 5 marzo 2008.
Le dimissioni potranno quindi essere formalizzate solo su apposita modulistica predisposta e resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/mdv: il modello di dimissioni volontarie potrà essere compilato direttamente dal lavoratore, previa registrazione sul sito, ma dovrà essere necessariamente validato da un intermediario abilitato. Al riguardo si evidenzia che i soggetti abilitati ad asseverare le dimissioni sono: i centri per l'impiego; le direzioni regionali e provinciali del lavoro; i comuni; i sindacati e i patronati (questi ultimi, previa convenzione con il Ministero del Lavoro).

La procedura prevede che:
- il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: (Comune, CPI, DPL, DRL);
- il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione;
- il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg)
- il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato;
- il lavoratore consegna il documento di dimissioni al datore di lavoro entro i successivi 15 giorni: con la consegna del modulo si perfeziona l'atto unilaterale di dimissione.

Le dimissioni rassegnate con un modello diverso da quello ministeriale sono nulle.
Le dimissioni rassegnate con un modello ministeriale recante una data di emissione superiore a 15 giorni sono nulle.

Sono tenuti a questo nuovo adempimento i lavoratori che risultano in forza a qualsiasi tipologia di azienda pubblica o privata con i contratti di:
lavoro subordinato (articolo 2094 del codice civile, ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione nonché il lavoro domestico);
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinato;
titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. “mini co.co.co.”);
associazione in partecipazione, (art. 2549 e ss. del codice civile, solo se caratterizzati dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali);
soci di cooperative, (articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001, così come modificata dall’articolo 9, comma 1, lett. a) della legge n. 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni).

La disciplina NON SI APPLICA:
- nei confronti dei rapporti di lavoro marittimo, perché regolati da Legge speciale del Codice della Navigazione;
- agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso;
- nei casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro;
- nei casi di c.d. dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.

Il datore di lavoro che riceve il modulo dovrà verificare che:
- sia originale e che sia rilasciato da uno dei soggetti abilitati;
- contenga una data di emissione che non sia precedente di 15 giorni rispetto a quello di consegna.
La mancata o ritardata consegna del modulo nel termie stabilito dalla legge non consente di perfezionare l'atto delle dimissioni e si impone una nuova procedura telematica di compilazione del modello previo annullamento della precedente comunicazione.


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