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NEWS del 15/10/13


Tetto massimo di 400 giornate nel triennio per il lavoro a chiamata

Con l’entrata in vigore del D.L. 76/2013 (Decreto Lavoro), a decorrere dal 28 giugno 2013 scatta per i contratti a chiamata il contatore delle 400 giornate di effettivo lavoro poiché, a norma dell’articolo 7, comma 2, lett. a), del citato decreto, convertito con modifiche con la Legge 99/2013, viene introdotto il comma 2 bis all’articolo 34 del D.Lgs. 276/2013, ai sensi del quale: <<In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato>>.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 35/2013, chiarisce che il conteggio delle giornate lavorate deve essere fatto a ritroso partendo dalla giornata della ulteriore chiamata, fino ai tre anni solari precedenti; non si contano le giornate lavorate prima della data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, ovvero prima del 28 giugno 2013. Ne consegue che, il lavoratore intermittente può essere chiamato a svolgere una ulteriore prestazione giornaliera solo fino a quando il numero delle giornate di effettivo lavoro nei tre anni solari precedenti permane al di sotto delle 400, altrimenti si rischia la trasformazione in contratto a tempo pieno ed indeterminato dalla data del superamento.

In sede di conversione in Legge, sono state tuttavia introdotte alcune eccezioni per alcuni specifici settori infatti, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto di lavoro a chiamata, il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.


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