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Consulenza per indennizzo ex Legge 210/92 per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, operatori sanitari e operatori del settore

Nel febbraio del 1992 stata emanata la Legge n. 210 che ha previsto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Lindennizzo, previsto e regolato dalla Legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidariet sociale e per testimoniare linteresse della comunit alla tutela della salute: esso prescinde e si discosta dalleventuale risarcimento del danno sofferto in conseguenza del contagio.
Lindennizzo previsto dalla Legge n. 210/92 si compone di due elementi:
a) limporto dellindennit integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato: la parte pi corposa dellindennizzo ed ammonta attualmente ad Euro 6.171,96 annuali;
b) un importo variabile nella misura prevista a titolo di pensione privilegiata ordinaria per i militari di truppa dellEsercito che abbiano riportato una delle menomazioni dellintegrit fisica contemplate dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81.
Solo tale seconda componente viene rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato: il Ministero della Salute, infatti, ritiene sottratta al meccanismo della rivalutazione lindennit integrativa speciale.
Ebbene, secondo un primo orientamento della Suprema Corte, la rivalutazione in base al tasso annuale di inflazione programmato deve riguardare lintero importo dellindennizzo, ossia entrambe le descritte sue componenti (Cass. Civ, Sez. Lav., 28 luglio 2005, n. 15894; in senso conforme: Cass. Civ., Sez. Lav., 27 agosto 2007, n. 18109).
Sennonch, all'indirizzo della Suprema Corte sopra illustrato - che riconosce il diritto alla rivalutazione dell'importo dellindennizzo ex lege n. 210/1992 nella sua globalit - se ne contrapposto uno contrario (avviato da Cass. Civ., Sez. Lav., n. 21703/2009) che, viceversa, nega tale diritto.
Tuttavia, nonostante questultima interpretazione sfavorevole ai soggetti titolari dellindennizzo in argomento, i Giudici del Lavoro continuavano (almeno per la maggior parte) ad allinearsi con il precedente orientamento della Cassazione, riconoscendo il diritto alla rivalutazione sullintero importo dellemolumento ex lege n. 210/1992 (cfr., ex plurimis, Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 57/2010; Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 8027/2009; Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, n. 1359/2009; Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, n. 614/2010; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 5191/2010).
Al fine di comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla Cassazione, stata adottata la norma di interpretazione autentica di cui allart. 11, commi 13 e 14, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito in Legge n. 122/2010) che testualmente recita:

Il comma 2 dellarticolo 2 della legge 25.2.1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto dellindennit integrativa speciale non rivalutabile secondo il tasso di inflazione (comma 13).

"Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa lefficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 14).


Ebbene, secondo alcuni giudici di merito tale disposizione di legge presenta profili di contrasto sia con la nostra Costituzione che con la Convenzione Europea dei Diritti dellUomo (CEDU): invero, i Giudici del Lavoro di Reggio Emilia, Parma, Tempio Pausania ed Alessandria - con ordinanze rispettivamente in data 17/9/2010, 30/10/2010, 12/1/2011 e 18/1/2011 - hanno dichiarato non manifestamente infondata e rilevante (per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, 24, 25 comma 1, 102, 104 e 111 della Costituzione, nonch con gli artt. 35, 2, 6 e 14 della CEDU) la questione di legittimit costituzionale della citata disposizione rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

In data 9 novembre 2011, stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lart. 11, commi 13 e 14, del d.l. 78/2010, convertito con legge 122/2010: il Giudice delle Leggi ha quindi stabilito che l'importo dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 va rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato, e quindi anche nella componente pi cospicua rappresentata dalla somma corrispondente all'indennit integrativa speciale.

Per ottenere la rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato dell'intero importo dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992, necessario ricorrere all'autorit giudiziaria, per il tramite di uno studio legale e previa produzione di una dettagliata consulenza tecnica di parte avente ad oggetto il calcolo delle differenze di rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato (t.i.p.). .


perroneconsulenza.it si occupa di fornire una consulenza unica, professionale e qualificata sulla rivalutazione, secondo il tasso di inflazione programmato, dell'intero importo dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992.


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